IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge n. 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 20/1 del 17/04/202, con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni nei mesi di gennaio- aprile 2020;
VISTA la determinazione prot. n. 11278 REP. n. 593 del 21/04/2020, adottata dalla Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della Regione, con la quale viene approvato il bando regionale relativo all’attribuzione dei contributi per i mesi da gennaio ad aprile 2020;
VISTO il bando regionale;
IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 56 del 29/04/2020;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11) – periodo gennaio - aprile 2020.
ART. 1. OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 per il periodo gennaio-aprile 2020.
ART. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE DEI BENEFICIARI
Può presentare richiesta di erogazione del contributo in oggetto chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea.
- Residenza anagrafica nel Comune di PAU e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo, al momento della presente domanda, unitamente a tutti componenti del nucleo familiare occupante il medesimo alloggio;
- Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge n.112 del 25.06.2008 – Capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008 n. 133) e residenza nel Comune di PAU, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di PAU occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva o i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.Il contratto di locazione deve :
- Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.ART. 3. REQUISITI REDDITUALI
- La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:
- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
Il contributo di cui alla Legge 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza) nel limite dell’importo del canone sostenuto.
ART. 4. ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla concessione del contributo:
- Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- Nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- Nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente.ART. 5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAQuesta, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata dell’apposita documentazione, dovrà essere presentata mediante deposito presso la cassetta postale del Comune, a partire dal giorno 30 aprile 2020 e fino alle ore 13:00 del giorno 15 maggio 2020. Al modulo di domanda deve essere allegato:2) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno;4) se immigrato extracomunitario, copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge n.112 del 25.06.2008 – Capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008 n. 133);6) copia DSU e certificazione ISEE del nucleo familiare. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.ISEE del nucleo familiare = € 10.000;canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.L’erogazione del contributo è subordinata al trasferimento al Comune di PAU delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale e alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione. L’Ufficio Servizi Sociali Comunale procederà all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse.
- ART. 9 . INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
- Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse all’Albo Pretorio Comunale, consultabile sul sito internet www.comune.pau.or.it, è possibile presentare, a mezzo istanza scritta, eventuali ricorsi debitamente motivati, presso l’Ufficio Protocollo Comunale. Decorso tale termine, qualora non siano stati presentati ricorsi, l’elenco diventerà automaticamente definitivo. Se il finanziamento regionale non dovesse essere sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato dal Comune di Pau, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.
- ART. 8. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Il Comune provvederà al pagamento del contributo ammesso in un’unica soluzione e successivamente all’acquisizione delle relative somme dalla R.A.S.; pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.
- canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:
- ART. 7. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
- Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse.
- 5) fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione;
- 3) copia documento di identità in corso di validità;
- 1) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- ART. 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del termine suddetto. Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente.
- La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo che predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pau e disponibile nel sito del Comune o presso il suddetto ufficio.
Il Comune di Pau, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti ai sensi del presente avviso saranno comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
ART. 10. CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.
ART. 11. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nei presenti criteri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, ed alla deliberazione G.R. n. 20/1 del 17/04/2020.
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Marongiu